ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

L'Associazione Commercianti della Provincia di Brescia e la Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL hanno costituito L'Ente bilaterale del commercio e dei servizi, come previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Si tratta di un'importante occasione di sviluppo e di rilancio della bilaterialità, che vede negli Enti bilaterali territoriali gli strumenti idonei ad offrire  una gamma di servizi a favore delle imprese e dei lavoratori del settore commerciale.

Di seguito si evidenziano alcune funzioni che possono risultare di particolare interesse:

 

bulletPART-TIME WEEK-END

Il part-time week-end, della durata di 8 ore settimanali da concentrarsi esclusivamente nella giornata di sabato, per il quale potranno essere assunti, in tutti i settori, studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale ed indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale.

bulletCONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (comunicazione preventiva)
 
bulletORARIO DI LAVORO (realizzazione di sistemi di flessiblilità articolati su più settimane)
 
bulletLAVORO RIPARTITO (job sharing)

 

Per consentire il regolare funzionamento degli Enti bilaterali territoriali, l'art. 16 bis  dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, la seguente contribuzione mensile*, che deve essere calcolata sulla paga base e la contingenza per 14 mensilità:

bullet0,10% contributo a carico dell'azienda;
bullet0,05% contributo a carico del lavoratore.

I contributi all'Ente bilaterale bresciano del commercio e dei servizi devono essere versati sul conto corrente n°11160, ABI 03500, CAB 11209, presso il Banco di Brescia, Ag. 1 Piazza della Loggia  - Brescia.

Contestualmente al primo versamento, deve essere trasmessa, debitamente compilata, la scheda di adesione all'Ente  che potete scaricare qui.

Successivamente, i contributi all'Ente bilaterale dovranno essere versati con cadenza trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.

 

*Qualora l'azienda decida di non voler versare la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi e delle maggiori flessibilità, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità ed assoggettarlo alla normale imposizione previdenziale e fiscale.